Art. 68 — Nullità del nuovo matrimonio

Il matrimonio contratto a norma dell’articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l’esistenza.Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo [128].La nullità non può essere pronunciata nel caso in cui è accertata la morte [66, 67, 149], anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.