Art. 52 — Effetti della immissione nel possesso temporaneo

L’immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell’inventario dei beni.Essa attribuisce a coloro che l’ottengono e ai loro successori l’amministrazione dei beni dell’assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell’articolo seguente.