Art. 45 — Domicilio dei coniugi, del minore e dell’interdetto

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio [43] nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia [144] o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.L’interdetto ha il domicilio del tutore.