Art. 41 — Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica [12], i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente [1292 ss.] delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente [75 ss. c.p.c.].