Dichiarata l’estinzione della persona giuridica [27] o disposto lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice [31].
Dichiarata l’estinzione della persona giuridica [27] o disposto lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice [31].
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