Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità [18, 22] gli amministratori non hanno voto.Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [16].Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio [31 ss.] occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati [11].
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.