Art. 16 — Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

L’atto costitutivo [14] e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo [27], del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione [25; 1387]. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione [24]; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative all’estinzione dell’ente [27] e alla devoluzione del patrimonio [21 3, 31, 32], e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione [28].[Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall’autorità governativa nelle forme indicate nell’articolo 12].