Art. 103 — Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

1. Nell’ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e tre magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la valutazione di professionalità prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica nonché nei procedimenti di cui all’articolo 371 bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale. L’anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall’articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall’articolo 371 bis del codice di procedura penale.